Regio decreto 2410/1926
Art. 190 — I comandanti dei reparti disporranno che: a) il rancio sia sempre consumato fuori delle camerate, possibilmen…
Art. 190. I comandanti dei reparti disporranno che: a) il rancio sia sempre consumato fuori delle camerate, possibilmente in locali adattati a refettorio, nel quale ciascun aviere abbia il suo posto; b) la cucina ed il refettorio dei sottufficiali, su cui dovra' pure sorvegliare il medico, siano sempre separati dagli analoghi locali destinati per gli avieri; c) il refettorio degli avieri e quello dei sottufficiali abbiano, quando e' possibile, un atrio d'accesso fornito di lavandini affinche' tutti possano risciacquarsi le mani prima di consumare il pasto.
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