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Regio decreto 2410/1926

Art. 188 — L'ufficiale medico deve vigilare che l'acqua, in uso per il rancio e per bevanda, sia sempre potabile, invian…

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Art. 188. L'ufficiale medico deve vigilare che l'acqua, in uso per il rancio e per bevanda, sia sempre potabile, inviandone campioni al gabinetto batteriologico dell'ospedale militare piu' vicino, quando abbia ragione di ritenere ch'essa sia inquinata e disponendone la sostituzione o la disinfezione e filtrazione con i comuni filtri a candela fino a quando permane il sospetto dell'inquinamento.

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