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Regio decreto 2410/1926

Art. 185 — L'ufficiale medico deve curare che gli ambienti, occupati da personali militari o da personali civili alle di…

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Art. 185. L'ufficiale medico deve curare che gli ambienti, occupati da personali militari o da personali civili alle dipendenze della Regia aeronautica, corrispondano sempre a tutte le norme di igiene atte ad evitare le cause che, in concomitanza cogli agenti diretti, facilitino l'insorgere ed il dilagare delle malattie. Egli deve prospettare al comando dell'ente aeronautico da cui i suddetti personali dipendono, gli inconvenienti che eventualmente viene a rilevare, e suggerire i mezzi opportuni per rimuoverli.

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