Regio decreto 2410/1926
Art. 176 — I ricoveri per osservazione debbono esser fatti esclusivamente in ospedali militari del Regio Esercito o dell…
Art. 176. I ricoveri per osservazione debbono esser fatti esclusivamente in ospedali militari del Regio Esercito o della Regia Marina.
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