Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2410/1926Art. 158
Regio decreto 2410/1926

Art. 158 — I sottufficiali e gli avieri ricoverati all'infermeria ricevono rispettivamente il vitto dalla mensa dei sott…

ELI /it/regio-decreto/1926/10/07/2410/art/158parte di Regio decreto 2410/1926
Art. 158. I sottufficiali e gli avieri ricoverati all'infermeria ricevono rispettivamente il vitto dalla mensa dei sottufficiali e il rancio dal proprio reparto. Qualora fosse necessario un trattamento dietetico speciale, essi possono essere esonerati dalla mensa o rancio, ricevendo il vitto dall'infermeria. In tal caso il direttore dell'infermeria deve dare avviso per iscritto al reparto amministrativo competente o al distaccamento amministrativo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗

← Art. 157 Art. 159 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.