Regio decreto 2410/1926
Art. 152 — I medicinali occorrenti all'infermeria e quelli per le visite mattinali devono essere raccolti in un armadio …
Art. 152. I medicinali occorrenti all'infermeria e quelli per le visite mattinali devono essere raccolti in un armadio da chiudersi a chiave, il quale conterra' nel suo interno uno speciale cassetto, da chiudersi a sua volta a chiave. In questo ultimo devono essere conservate le sostanze venefiche, siano esse contenute in barattoli, siano preparate in fialette, trochisci, compresse o cartine di uso comune. Le chiavi dell'armadio farmaceutico sono conservate dall'ufficiale medico direttore dell'infermeria. Nessun medicinale, nessuna soluzione, anche disinfettante, deve essere tenuta fuori dell'armadio.
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