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Regio decreto 2410/1926

Art. 15 — Il Comitato, nello svolgimento della sua azione presso gli Istituti medico-legali, non puo' intervenire nel m…

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Art. 15. Il Comitato, nello svolgimento della sua azione presso gli Istituti medico-legali, non puo' intervenire nel merito degli accertamenti che si eseguono sui singoli individui. Di tali accertamenti sono direttamente responsabili gli ufficiali medici componenti gli Istituti stessi.

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