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Regio decreto 2410/1926

Art. 142 — Gli enti aeronautici possono esser dotati di infermerie, l'impianto e la capacita' delle quali verra' determi…

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Art. 142. Gli enti aeronautici possono esser dotati di infermerie, l'impianto e la capacita' delle quali verra' determinato dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio centrale di sanita') su proposta che i capi degli Uffici sanitari di zona potranno avanzare a mezzo dei comandi di zona.

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