Regio decreto 2410/1926
Art. 137 — I capi degli Uffici sanitari di zona sono tenuti alla esecuzione scrupolosa delle vaccinazioni antitifiche e …
Art. 137. I capi degli Uffici sanitari di zona sono tenuti alla esecuzione scrupolosa delle vaccinazioni antitifiche e devono accudirvi personalmente sino a che non siano certi che gli ufficiali medici dei campi abbiano acquistata la necessaria pratica.
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