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Regio decreto 2410/1926

Art. 129 — L'ufficiale medico deve sottoporre a visita medica diligente le reclute appena giunte per stabilirne la loro …

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Art. 129. L'ufficiale medico deve sottoporre a visita medica diligente le reclute appena giunte per stabilirne la loro idoneita' al servizio.

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