Regio decreto 2410/1926
Art. 117 — Gli ufficiali e sottufficiali al termine rispettivamente di aspettativa o lunghi periodi di licenze, devono e…
Art. 117. Gli ufficiali e sottufficiali al termine rispettivamente di aspettativa o lunghi periodi di licenze, devono essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari. Se appartenenti a personali aeronaviganti non possono mai riprendere i voli se non dopo il giudizio favorevole di un Istituto medico-legale per l'aeronautica.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2410/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.