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Regio decreto 2410/1926

Art. 117 — Gli ufficiali e sottufficiali al termine rispettivamente di aspettativa o lunghi periodi di licenze, devono e…

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Art. 117. Gli ufficiali e sottufficiali al termine rispettivamente di aspettativa o lunghi periodi di licenze, devono essere sottoposti a nuovi accertamenti sanitari. Se appartenenti a personali aeronaviganti non possono mai riprendere i voli se non dopo il giudizio favorevole di un Istituto medico-legale per l'aeronautica.

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