Regio decreto 2410/1926
Art. 107 — L'ufficiale medico, ove sia necessario, puo' disporre il ricovero in ospedale degli ufficiali e sottufficiali…
Art. 107. L'ufficiale medico, ove sia necessario, puo' disporre il ricovero in ospedale degli ufficiali e sottufficiali, contemperando le esigenze curative con le condizioni speciali degli infermi.
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