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Regio decreto 2410/1926

Art. 102 — Nell'ora del rapporto, l'ufficiale medico deve presentare al comandante del campo o di altro ente aeronautico…

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Art. 102. Nell'ora del rapporto, l'ufficiale medico deve presentare al comandante del campo o di altro ente aeronautico, un elenco degli infermi della giornata, nel quale dovra' essere indicato, oltre al cognome, nome e grado, la diagnosi ed il provvedimento adottato.

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