Regio decreto 452/1926
Art. 6 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 6 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 6; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4. Trascorse ventiquattr'ore dall'ordine di requisizione, non e' piu' ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare. Tale divieto resta fermo finche' non sia revocato con analoga disposizione del Ministro per la guerra.
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