Regio decreto 452/1926
Art. 4 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 4 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 4; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4. Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni trenta da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare, anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denuncia scritta, nella forma e coi dati che saranno determinati, in segreteria del Comune nel territorio del quale l'animale, il veicolo o il natante sia o fosse destinato a rimanervi abitualmente. Lo stesso obbligo, e nello stesso termine, a decorrere dall'attuazione della presente legge, incombe al proprietario del quadrupede, veicolo o natante di cui non fosse stata fatta denunzia anteriormente a detta attuazione. Per l'osservanza delle precedenti disposizioni non e' piu' valida la denunzia che fosse fatta trascorse ventiquattr'ore dalla pubblicazione dell'ordine di requisizione concernente l'oggetto della denunzia medesima o dalla notificazione dell'avviso personale che prescrive la presentazione dei quadrupedi, veicoli o natanti.
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