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Regio decreto 452/1926

Art. 29 — Legge 22 giugno 1913, n

ELI /it/regio-decreto/1926/01/31/452/art/29parte di Regio decreto 452/1926
Art. 29 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 22; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 5. Sono abrogate la legge 30 giugno 1889, n. 6168 (terza serie) o ogni altra disposizione contraria alla presente legge. Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare con Regio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della legge medesima. Viste, d'ordine di S. M. il Re: Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e la marina: Mussolini.

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