Regio decreto 452/1926
Art. 23 — R
Art. 23 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1. Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, e' punito: 1° nei casi previsti dall'art. 1 e dal secondo e terzo comma dell'art. 10, con l'ammenda. da L. 10 a L. 100, e sino a 200 se abbia fatto dichiarazioni mendaci; 2° nei casi degli articoli 18 e 21, con l'ammenda da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sara' considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda, sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci; 3° nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da lire 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato. Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena e' aumentata della meta'.
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