Regio decreto 452/1926
Art. 18 — Legge 22 giugno 1913
Art. 18 Legge 22 giugno 1913. n. 693, art. 14; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4. E' in facolta' del Ministro per la guerra di far annualmente eseguire una rivista degli animali, veicoli e natanti menzionati nell'art. 1, o anche di una sola parte di essi, per accertare quelli idonei al servizio militare, facendone la stima in base al prezzo corrente sul mercato al momento della visita, tenutone presente il solo valore intrinseco. Ogni proprietario dei detti animali, veicoli o natanti e' tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno ed ora, fissati con apposito manifesto o precetto e nello stretto ordine alfabetico di cognome e nome, con obbligo di fornire altresi' tutte le indicazioni e informazioni richieste.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 452/1926 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.