Regio decreto 452/1926
Art. 16 — R
Art. 16 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. i. Il prezzo e la indennita' di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'art. 15, e' mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile.
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