Regio decreto 452/1926
Art. 11 — Legge 22 giugno 1913, n
Art. 11 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 11; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4. Quando ricorrano le circostanze prevedute nell'art. 1, l'autorita' Militare e' autorizzata a richiedere la presentazione del capo preventivamente sottoposto a precetto. Il proprietario e' tenuto a presentare il quadrupede, veicolo o natante richiesto, nel termine, non mai inferiore alle ventiquattr'ore, fissato nell'atto di intimazione e nel luogo, giorno e ora pure in esso fissati. Il proprietario riceve in piu', sul prezzo dovuto, un premio che la Commissione determina entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge. Cessa il diritto a tale premio ove il proprietario ottenga di sostituire il capo precettato con altro capo di sua proprieta', giusta il primo capoverso dell'art. 19.
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