Regio decreto 452/1926
Art. 1
Testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina. Art. 1 Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 1; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1 e 4. Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessita', e' autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina, mediante pagamento dell'indennita' che sara' come appresso determinata: 1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature; 2° veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti; 3° motocicli d'ogni sorta; 4° natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura. La requisizione e' ammessa per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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