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Regio decreto 2063/1925

Art. 39 — Gli utili netti, dedotto quanto l'assemblea credera' di assegnare al Consiglio di amministrazione ed ai sinda…

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Art. 39. Gli utili netti, dedotto quanto l'assemblea credera' di assegnare al Consiglio di amministrazione ed ai sindaci, saranno ripartiti come segue: a) il 10 per cento alla riserva, fino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale versato; b) un dividendo agli azionisti fino al 6 per cento del capitale versato; c) il residuo, previa assegnazione di un ulteriore 10 per cento alla riserva, sempre fino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale versato, rimarra' a libera disposizione dell'assemblea degli azionisti. I dividendi non riscossi dagli azionisti, entro 5 anni dalla loro esigibilita', saranno prescritti.

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