Regio decreto 2063/1925
Art. 39 — Gli utili netti, dedotto quanto l'assemblea credera' di assegnare al Consiglio di amministrazione ed ai sinda…
Art. 39. Gli utili netti, dedotto quanto l'assemblea credera' di assegnare al Consiglio di amministrazione ed ai sindaci, saranno ripartiti come segue: a) il 10 per cento alla riserva, fino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale versato; b) un dividendo agli azionisti fino al 6 per cento del capitale versato; c) il residuo, previa assegnazione di un ulteriore 10 per cento alla riserva, sempre fino a quando questa non abbia raggiunto un quinto del capitale versato, rimarra' a libera disposizione dell'assemblea degli azionisti. I dividendi non riscossi dagli azionisti, entro 5 anni dalla loro esigibilita', saranno prescritti.
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