Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2063/1925Art. 37
Regio decreto 2063/1925

Art. 37 — Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti annualmente dall'assemblea …

ELI /it/regio-decreto/1925/10/23/2063/art/37parte di Regio decreto 2063/1925
Art. 37. Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti annualmente dall'assemblea generale ordinaria dei soci fissandone anche l'emolumento. Le attribuzioni dei sindaci sono quelle stabilite dal Codice di commercio.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2063/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 36 Art. 38 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.