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Regio decreto 2063/1925

Art. 3 — L'Istituto ha lo scopo esclusivo di concedere mutui per la costruzione di nuove case per abitazione, eccettua…

ELI /it/regio-decreto/1925/10/23/2063/art/3parte di Regio decreto 2063/1925
Art. 3. L'Istituto ha lo scopo esclusivo di concedere mutui per la costruzione di nuove case per abitazione, eccettuate quelle di lusso, e per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case gia' adibite ad uso di abitazione e per le quali l'Istituto riconosca la convenienza delle opere da compiersi per ragioni d'igiene o di migliore adattamento. L'Istituto dara' la preferenza alle imprese costruttrici o a gruppi di famiglie che, con metodi cooperativi o in altra opportuna forma, abbiano per scopo di rendere proprietari di un appartamento o di ogni singola costruzione i propri componenti, o di concedere alloggi ad equo fitto. I mutui potranno essere concessi anche ai Comuni o ad altri Enti, che si propongano di costruire abitazioni senza scopo di speculazione.

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