Regio decreto 2063/1925
Art. 3 — L'Istituto ha lo scopo esclusivo di concedere mutui per la costruzione di nuove case per abitazione, eccettua…
Art. 3. L'Istituto ha lo scopo esclusivo di concedere mutui per la costruzione di nuove case per abitazione, eccettuate quelle di lusso, e per la trasformazione, sopraelevazione od ampliamento di case gia' adibite ad uso di abitazione e per le quali l'Istituto riconosca la convenienza delle opere da compiersi per ragioni d'igiene o di migliore adattamento. L'Istituto dara' la preferenza alle imprese costruttrici o a gruppi di famiglie che, con metodi cooperativi o in altra opportuna forma, abbiano per scopo di rendere proprietari di un appartamento o di ogni singola costruzione i propri componenti, o di concedere alloggi ad equo fitto. I mutui potranno essere concessi anche ai Comuni o ad altri Enti, che si propongano di costruire abitazioni senza scopo di speculazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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