Regio decreto 2063/1925
Art. 26 — Per la validita' delle assemblee, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tanti azionisti che ra…
Art. 26. Per la validita' delle assemblee, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno tanti azionisti che rappresentino il quinto del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea sara' valida qualunque sia la parte del capitale rappresentata, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 29. L'assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno non piu' tardi del mese di marzo; discute ed approva i bilanci sociali; procede alla nomina o alla rinnovazione dei consiglieri e dei sindaci; determina la retribuzione da assegnarsi al Consiglio e al collegio dei sindaci effettivi e delibera sopra quanto altro sara' indicato nell'ordine del giorno proposto dal Consiglio di amministrazione.
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