Regio decreto 2063/1925
Art. 19 — Il mutuatario avra' facolta' di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi tempo, il saldo del capitale residua…
Art. 19. Il mutuatario avra' facolta' di rimborsare anticipatamente, in qualsiasi tempo, il saldo del capitale residuale dovuto, che nei casi di mutui fatti con cartelle potra' compiere anche con cartelle di uguale saggio di interesse valutate alla pari. In ogni caso dovra' corrispondere in contanti all'Istituto, oltre a quanto spettera' all'Erario a termini delle leggi sul credito fondiario, l'importo di due annate della stabilita provvigione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2063/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.