Regio decreto 2063/1925
Art. 17 — Le semestralita' di ammortamento saranno fissate in conformita' delle disposizioni proprie del credito fondia…
Art. 17. Le semestralita' di ammortamento saranno fissate in conformita' delle disposizioni proprie del credito fondiario. La misura della provvigione dovuta all'Istituto sara' fissata dal Consiglio d'amministrazione e non potra' essere superiore a L. 1 per cento del capitale mutuato.
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