Regio decreto 2063/1925
Art. 15 — I mutui verranno fatti esclusivamente in numerario fino a che vi saranno impiegate almeno L
Art. 15. I mutui verranno fatti esclusivamente in numerario fino a che vi saranno impiegate almeno L. 12,500,000 del capitale dell'Istituto, e successivamente con cartelle edilizie a giudizio del Consiglio di amministrazione. Dovranno sempre essere garantiti da ipoteca di primo grado ed ammortizzati a rate semestrali entro un periodo non eccedente i 25 anni.
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