Regio decreto 2063/1925
Art. 1
Statuto dell'«Istituto nazionale di credito edilizio». Art. 1. E' costituita una societa' anonima col titolo di «Istituto nazionale di credito edilizio». Il suo funzionamento e' regolato dai Regi decreti 2 maggio 1920, n. 698, e 4 maggio 1924, n. 993, dalle disposizioni che governano il credito fondiario in quanto siano con essi compatibili, e dal presente statuto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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