Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 99
Regio decreto 2009/1925

Art. 99 — Durante le assenze del vice-rettore, l'istitutore di ruolo piu' anziano ne assume le funzioni.

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/99parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 99. Durante le assenze del vice-rettore, l'istitutore di ruolo piu' anziano ne assume le funzioni.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 98 Art. 100 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.