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Regio decreto 2009/1925

Art. 95 — Gli istitutori addetti al governo stabile delle squadre tengono un registro sul quale annotano i loro giudizi…

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Art. 95. Gli istitutori addetti al governo stabile delle squadre tengono un registro sul quale annotano i loro giudizi sul contegno di ciascuno dei propri alunni e trascrivono i fatti di maggiore rilievo sui quali debbono riferire ai loro superiori.

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