Regio decreto 2009/1925
Art. 88 — Il rettore tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto
Art. 88. Il rettore tutela e diffonde la buona riputazione del suo istituto. Qualora la gravita' dei fatti lo richieda, egli puo' allontanare dal Convitto qualunque dei suoi dipendenti, riferendone immediatamente al R. provveditore agli studi e senza pregiudizio delle definitive sanzioni disciplinari.
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