Regio decreto 2009/1925
Art. 74 — Le prove scritte ed orali degli esami di cui al precedente articolo hanno luogo in Roma
Art. 74. Le prove scritte ed orali degli esami di cui al precedente articolo hanno luogo in Roma. Il numero e la qualita' delle prove scritte e delle prove orali, tanto per gli esami di merito distinto quanto per quelli di idoneita', sono stabilite nelle tabelle B e C annesse al presente regolamento. I programmi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
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