Regio decreto 2009/1925
Art. 72 — Le promozioni ai gradi di istitutore di 1ª classe e di vice-economo di 1ª classe si conferiscono rispettivame…
Art. 72. Le promozioni ai gradi di istitutore di 1ª classe e di vice-economo di 1ª classe si conferiscono rispettivamente agli istitutori di 2ª classe e ai vice economi di 2ª classe, secondo le norme stabilite dall'art. 9 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
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