Regio decreto 2009/1925
Art. 69 — Le note di qualifica per il personale direttivi, educativo e contabile addetto ai Convitti nazionali sono com…
Art. 69. Le note di qualifica per il personale direttivi, educativo e contabile addetto ai Convitti nazionali sono compilate, nei modi e nei termini prescritti dagli articoli 12 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sui modelli che si inviano annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. Per i rettori le note sono redatte dal R. provveditore agli studi. Per l'altro personale le note sono compilate dal rettore del convitto e rivedute dal R. provveditore agli studi.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.