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Regio decreto 2009/1925

Art. 58 — Compiuta la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la commissione forma la graduatoria dei vincitori, …

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/58parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 58. Compiuta la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, la commissione forma la graduatoria dei vincitori, comprendendovi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per i titoli e l'esame o quando trattisi di concorsi a posti di maestro elementare pel solo esame, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi. Non possono tuttavia essere inclusi nella graduatoria dei vincitori, nei concorsi per titoli ed esame, i concorrenti che pur avendo riportato almeno sette decimi dei voti complessivi per l'esame, non abbiano conseguito il minimo di 7 decimi dei voti assegnati alle prove scritta ed orale, e di 6 decimi per ognuna di tali prove. Nella formazione della graduatoria si tiene altresi' conto dei posti che debbono essere riservati agli invalidi di guerra a norma della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del relativo regolamento 26 gennaio 1922, n. 92, e agli ex-combattenti a norma dell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 La Commissione puo' inoltre designare i concorrenti non compresi nella graduatoria dei vincitori, che siano idonei per eventuali incarichi in posti vacanti.

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