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Regio decreto 2009/1925

Art. 55 — I concorrenti che non raggiungano almeno i sette decimi dei voti assegnati alla, prova scritta non sono ammes…

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Art. 55. I concorrenti che non raggiungano almeno i sette decimi dei voti assegnati alla, prova scritta non sono ammessi alla prova orale.

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