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Regio decreto 2009/1925

Art. 52 — Il presidente della commissione esaminatrice dispone tutto cio' che e' necessario per garantire la sincerita'…

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Art. 52. Il presidente della commissione esaminatrice dispone tutto cio' che e' necessario per garantire la sincerita' della prova e la legalita' nelle operazioni d'esame. Sono esclusi i candidati che contravvengono a tali disposizioni.

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