Regio decreto 2009/1925
Art. 5 — L'anno finanziario per i Convitti comincia il 1° gennaio ed ha termine col 31 dicembre.
Art. 5. L'anno finanziario per i Convitti comincia il 1° gennaio ed ha termine col 31 dicembre.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.