Regio decreto 2009/1925
Art. 40 — Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte…
Art. 40. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte come segue: a) per i concorsi a posti d'istitutore: di un ispettore centrale per l'istruzione media, presidente; di un rettore di convitto nazionale e di due professori ordinari dei regi istituti medi d'istruzione di 2° grado; b) per i concorsi a posti di maestro elementare: di un rettore di convitto nazionale, presidente; di due professori ordinari dei regi istituti medi d'istruzione di 1° grado e di un direttore didattico; c) per i concorsi a posti di vice-economo: di un funzionario amministrativo dell'amministrazione statale di grado 6°, presidente; di due professori ordinari dei regi istituti medi d'istruzione di 2° grado, di cui uno di ragioneria e computisteria degli istituii tecnici. Le commissioni eleggono nel proprio seno il segretario relatore.
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