Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2009/1925Art. 40
Regio decreto 2009/1925

Art. 40 — Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/40parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 40. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro della pubblica istruzione e sono composte come segue: a) per i concorsi a posti d'istitutore: di un ispettore centrale per l'istruzione media, presidente; di un rettore di convitto nazionale e di due professori ordinari dei regi istituti medi d'istruzione di 2° grado; b) per i concorsi a posti di maestro elementare: di un rettore di convitto nazionale, presidente; di due professori ordinari dei regi istituti medi d'istruzione di 1° grado e di un direttore didattico; c) per i concorsi a posti di vice-economo: di un funzionario amministrativo dell'amministrazione statale di grado 6°, presidente; di due professori ordinari dei regi istituti medi d'istruzione di 2° grado, di cui uno di ragioneria e computisteria degli istituii tecnici. Le commissioni eleggono nel proprio seno il segretario relatore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2009/1925 · fonte Normattiva ↗

← Art. 39 Art. 41 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.