Regio decreto 2009/1925
Art. 35 — Ai documenti indicati nell'art
Art. 35. Ai documenti indicati nell'art. 32 i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno presentare nel loro interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o dattilografate. Qualunque certificato rilascialo da autorita' scolastica, che non sia il R. provveditorato agli studi, dove essere legalizzato.
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