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Regio decreto 2009/1925

Art. 22 — null invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto delibera…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/22parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 22. null invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; esegue, per mezzo di un suo incaricato di fiducia, le ispezioni ed inchieste, in qualunque ramo dei servizi del convitto; decide, in via definitiva, i ricorsi che siano presentati dal Consiglio di amministrazione del Convitto o da chiunque abbia diretto interesse contro le deliberazioni della Giunta per l'istruzione media; promuove lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nei casi e con le forme previste dall'art. 125 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

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