Regio decreto 2009/1925
Art. 22 — null invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto delibera…
Art. 22. null invia, quando lo reputi opportuno, un suo rappresentante straordinario ad assistere, senza voto deliberativo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione; esegue, per mezzo di un suo incaricato di fiducia, le ispezioni ed inchieste, in qualunque ramo dei servizi del convitto; decide, in via definitiva, i ricorsi che siano presentati dal Consiglio di amministrazione del Convitto o da chiunque abbia diretto interesse contro le deliberazioni della Giunta per l'istruzione media; promuove lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nei casi e con le forme previste dall'art. 125 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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