Regio decreto 2009/1925
Art. 203 — E' vietato di adottare per gli alunni dei convitti previsti nel presente titolo un'uniforme simigliante a que…
Art. 203. E' vietato di adottare per gli alunni dei convitti previsti nel presente titolo un'uniforme simigliante a quella stabilita per gli alunni dei convitti nazionali. L'infrazione a questa norma puo' essere motivo, a giudizio del R. provveditore agli studi, di temporanea chiusura del convitto sino a quando non sia adottata una uniforme che facilmente e di lontano si distingua da quella degli alunni dei convitti nazionali.
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