Regio decreto 2009/1925
Art. 193 — Le disposizioni date dal Ministero per la tutela dell'igiene negli istituti d'istruzione si intendono valere …
Art. 193. Le disposizioni date dal Ministero per la tutela dell'igiene negli istituti d'istruzione si intendono valere anche pei convitti nazionali in quanto siano applicabili.
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