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Regio decreto 2009/1925

Art. 190 — Le lavature, gli spolveri, le disinfezioni e le altre operazioni a tutela dell'igiene, della nettezza e del d…

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/190parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 190. Le lavature, gli spolveri, le disinfezioni e le altre operazioni a tutela dell'igiene, della nettezza e del decoro, che siano richieste da speciali circostanze o non siano previste dal regolamento interno, sono ordinate dal rettore, di propria iniziativa o su proposta o parere del medico del convitto o dell'ufficiale sanitario del Comune.

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