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Regio decreto 2009/1925

Art. 185 — Il Ministro della pubblica istruzione da' norme generali per il regime alimentare nei convitti nazionali

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Art. 185. Il Ministro della pubblica istruzione da' norme generali per il regime alimentare nei convitti nazionali. E' vietato in modo assoluto di somministrare liquori ai convittori e a tutto il personale direttivo, educativo, contabile e di servizio.

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