Regio decreto 2009/1925
Art. 182 — Nei locali dei convitti nazionali non possono alloggiare altre persone, all'infuori degli alunni e delle pers…
Art. 182. Nei locali dei convitti nazionali non possono alloggiare altre persone, all'infuori degli alunni e delle persone indicate negli articoli precedenti o comunque addette al servizio dei convitti stessi.
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