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Regio decreto 2009/1925

Art. 180 — Ogni Convitto deve prestare gratuitamente l'appartamento al rettore e alla sua famiglia

ELI /it/regio-decreto/1925/09/01/2009/art/180parte di Regio decreto 2009/1925
Art. 180. Ogni Convitto deve prestare gratuitamente l'appartamento al rettore e alla sua famiglia. Nei locali del convitto possono essere altresi' alloggiate le famiglie del vice-rettore e dell'economo. Gli appartamenti del rettore, del vice-rettore e dell'economo debbono essere indipendenti tra di loro e dall'ingresso principale del convitto e non debbono avere nessuna Comunicazione con gli ambienti riservati ai convittori. L'ammontare del fitto a carico del vice rettore e dell'economo per l'alloggio alle rispettive famiglie e' stabilito mediante perizia da farsi a cura dell'ufficio tecnico di finanza della provincia.

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