Regio decreto 2009/1925
Art. 168 — Il concorso e' giudicato da una commissione nominata dal Ministro della P
Art. 168. Il concorso e' giudicato da una commissione nominata dal Ministro della P. I. e composta di un funzionario amministrativo o tecnico di grado non inferiore al 6° dell'amministrazione centrale, che la presiede, di un preside o professore dei Regi istituti medi d'istruzione e di un funzionario dei convitti nazionali.
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