Regio decreto 2009/1925
Art. 153 — Il rettore promuove l'istituzione di una biblioteca interna del convitto a vantaggio degli alunni e ne regola…
Art. 153. Il rettore promuove l'istituzione di una biblioteca interna del convitto a vantaggio degli alunni e ne regola il funzionamento e l'incremento, valendosi dell'opera del vice-rettore, a cui puo' aggregare, come coadiutore, qualcuno degli istitutori o dei maestri o dei convittori alunni degli istituti medi di secondo grado. Il rettore e' responsabile della scelta dei libri: il vice-rettore e' responsabile della loro conservazione, e del funzionamento della biblioteca, a' sensi dell'art. 90, lettera c).
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